Il Consiglio di Stato si occupa di BIM

Sono sempre di più le sentenze che gravitano intorno ai bandi di gara in cui vengono richieste prestazioni BIM. BIMportale ne parla con l’Avv. Angelo Rota (AR’Legally Studio Legale), esperto della materia Legal BIM.

Questo è fisiologico nel momento in cui cresce il numero delle gare BIM.” – racconta l’Avv. Angelo Rota – “Gli operatori che non hanno vinto la gara e che ritengono non legittime le scelte delle stazioni appaltanti, possono proporre ricorso. Il fenomeno non è diverso dai contenziosi sulle aggiudicazioni, che già conosciamo per le gare con prestazioni ‘tradizionali’. Oggi riguarda più da vicino il BIM considerato che esso, con sempre maggior frequenza, entra come elemento caratterizzante dei bandi di gara”.

A fine 2020 con la sentenza 7908/2020 anche il Consiglio di Stato si è occupato di BIM. La sentenza riguarda l’impugnazione, da parte della seconda classificata, dell’aggiudicazione di una procedura di gara con prestazioni BIM e in particolare l’attività di valutazione svolta dalla commissione giudicatrice sulle offerte tecniche BIM. “In particolare” – spiega l’avv. Rota – le censure mosse all’operato della commissione sono collegate a tematiche tipicamente BIM: le richieste del Capitolato Informativo nonché le modalità con cui l’Offerta per la Gestione Informativa ha risposto a tali richieste, per quanto riguarda, tra l’altro, hardware offerto, contenuti del modello BIM, esplicitazione della metodologia di controllo delle revisioni dei modelli BIM all’interno dell’ACDat, ecc.”.

Un punto specifico trattato nella sentenza è la rispondenza dell’offerta alle “Competenze ed esperienze dell’aggiudicatario” richieste nel Capitolato Informativo. “La seconda classificata ha ritenuto di aver proposto come BIM Manager un soggetto che aveva una comprovata esperienza di metodologia BIM, non solo in fase di progettazione, ma anche in fase di esecuzione, così come richiesto dal Capitolato Informativo.” – spiega l’Avv. Rota – “La prima classificata avrebbe, invece, indicato nella propria offerta tecnica un professionista che vantava esperienze pregresse in progetti BIM, tutte relative però alle parte progettuale e non anche alla fase di costruzione, che invece era oggetto di gara.  In questo caso il Consiglio di Stato non ha ritenuto la censura convincente alla luce delle esperienze portate dal BIM Manager della vincitrice”.

Ancora Rota: “Certamente il Giudice Amministrativo si è trovato di fronte – e non ha mancato di evidenziarlo – a contestazioni estremamente tecniche, aspetto che è enfatizzato dalla specificità della metodologia BIM e dalla sua “novità” nei contenziosi. Anche di fronte alle ‘contestazioni BIM’, resta comunque il tradizionale limite del sindacato del Giudice Amministrativo, che non si sostituisce alle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni di gara. In altre parole: non è sufficiente evidenziare che le valutazioni della Commissione non sono condivisibili, ma occorre dimostrare l’insostenibilità o l’irragionevolezza evidenti del giudizio tecnico compiuto.

Il giudice quindi potrà avvalersi, eventualmente, di un consulente tecnico per decidere su alcune tipologie di contestazioni che riguardano aspetti BIM, ma – nei casi in cui le valutazioni compiute sulle offerte BIM non siano palesemente inattendibili– il giudice, anche in materia BIM, deciderà senza entrare nel merito tecnico specifico.

 

 

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Giornalista professionista della redazione di BIMportale, dopo i primi anni a rincorrere notizie di cronaca e attualità ha deciso di fermarsi per seguire più da vicino il mondo dell’architettura e del design. Collabora con diverse testate di questo settore alla ricerca di progetti e nuove iniziative da raccontare e descrivere con una particolare attenzione alle idee più innovative approfondendo anche tematiche legante al rispetto dell’ambiente e alle fonti rinnovabili.


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