Analisi giuridica dell’evoluzione dell’Articolo 43 del Codice Appalti: implicazioni e prospettive del D.Lgs. 209/2024 sulla digitalizzazione delle costruzioni

I – Premessa e contesto normativo

Negli ultimi anni il panorama normativo in materia di appalti pubblici ha conosciuto una notevole trasformazione, inquadrata nel contesto più ampio della digitalizzazione dei processi amministrativi e delle tecnologie applicate al settore delle costruzioni.

In particolare, l’introduzione e l’obbligo dell’utilizzo dei sistemi di gestione informativa digitale, noti con l’acronimo BIM (Building Information Modeling), rappresentano una svolta decisiva nel modo in cui le opere pubbliche vengono progettate, eseguite e successivamente gestite durante il loro intero ciclo vitale.

La normativa di riferimento, in origine contenuta nel D.Lgs. 36/2023, ha posto le basi per un’impostazione progressiva dell’adozione di strumenti digitali nelle procedure di affidamento. Di recente, con l’emanazione del D.Lgs. 209/2024 – comunemente identificato come “Correttivo Appalti” – si è assistito a un affinamento sostanziale del quadro regolatorio, che ha comportato una serie di modifiche finalizzate non solo a chiarire l’ambito applicativo, ma anche a garantire una maggiore flessibilità e razionalità operativa alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.

II – Obbligo di utilizzo del BIM: soglie e ambiti di applicazione

L’iter normativo intrapreso con il D.Lgs. 36/2023 aveva previsto l’introduzione graduale degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni in relazione all’entità economica dell’intervento.

Tale impostazione, sebbene innovativa, mirava a evitare oneri eccessivi nelle fasi iniziali di sperimentazione del sistema BIM.

Con il successivo intervento legislativo del D.Lgs. 209/2024, si è deciso di rivedere alcuni parametri chiave al fine di renderne più sostenibile l’adozione operativa.

Il principale punto di revisione riguarda l’innalzamento della soglia di intervento: mentre in origine l’obbligatorietà del ricorso al BIM era prevista per opere e interventi di nuova costruzione aventi un valore presunto superiore a 1 milione di euro, il nuovo ordinamento stabilisce che tale obbligo si applichi esclusivamente per quei lavori il cui costo stimato eccede i 2 milioni di euro. Tale variazione ha una duplice funzione:

  • da un lato consente di mitigare l’impatto procedurale per una parte consistente degli interventi di minore entità;
  • dall’altro, garantisce che l’adozione del sistema BIM sia concentrata su quelle opere in cui il suo impiego può generare un reale beneficio in termini di efficienza e trasparenza.

Rispetto agli edifici riconosciuti come beni culturali (ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice dei Beni Culturali), l’obbligo di adozione di metodologie Bim scatta al raggiungimento della soglia di valore pari ad euro 5.382.000,00, come sancito dall’art. 14, comma 1 , lettera a) del Codice Appalti.

È altresì importante sottolineare che, in via generale, la data di entrata in vigore dell’obbligo – fissata per il 1° gennaio 2025 – non subisce modifiche sostanziali, restando un riferimento temporale costante e certo per tutti gli operatori economici e le amministrazioni coinvolte.

In quest’ottica, la revisione normativa si configura come un bilanciamento tra l’esigenza di innovazione e la necessità di garantire continuità e stabilità agli interventi già avviati.

III – L’Allegato I.9

Un elemento di fondamentale importanza all’interno del nuovo quadro normativo è rappresentato dall’Allegato I.9, il quale ha assunto un ruolo strategico nell’attuazione pratica del sistema BIM.

La riforma, intervenendo su specifici punti della disciplina – in particolare sulle lettere b), c) ed f) del comma 4 dell’articolo 43 – ha definito con maggior precisione le misure operative necessarie per garantire un’applicazione uniforme e coordinata del sistema di gestione informativa.

L’Allegato I.9, in tale contesto, si configura come un vero e proprio strumento normativo operativo, volto a disciplinare aspetti cruciali quali:

  • la formazione specifica del personale tecnico e amministrativo, con l’obiettivo di creare competenze specialistiche capaci di gestire le piattaforme digitali in maniera efficace;
  • il contenuto minimo del capitolato informativo, come mezzo per garantire trasparenza;
  • l’organizzazione interna delle stazioni appaltanti, affinché si garantisca una corretta gestione dei flussi informativi e una piena integrazione con i sistemi istituzionali esistenti;
  • i criteri tecnici e procedurali per assicurare l’interoperabilità tra l’anagrafe patrimoniale delle singole amministrazioni, l’Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) e gli altri sistemi di rendicontazione degli investimenti pubblici;
  • le modalità di scambio e di condivisione dei dati, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e alla protezione delle informazioni;
  • le specifiche tecniche, sia a livello nazionale, che internazionale, che devono essere adottate per garantire coerenza e trasparenza nei bandi di gara.

Questa articolata impostazione normativa intende superare eventuali criticità che potrebbero insorgere a causa di interpretazioni divergenti o di implementazioni frammentarie.

In tal modo, si mira a creare un quadro operativo omogeneo e integrato, capace di rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione ed ad alto impatto tecnologico.

IV – L’adozione facoltativa e l’approccio premiale

Un ulteriore aspetto cruciale, presente sin dalla formulazione originaria dell’articolo 43 e confermato nel Correttivo, riguarda la possibilità di incentivare l’adozione volontaria degli strumenti BIM.

Le stazioni appaltanti, infatti, dispongono della facoltà di premiare, all’interno della documentazione di gara, i concorrenti che si impegnano ad adottare metodologie BIM anche nei casi in cui non sussista l’obbligo normativo.

Questa soluzione si configura come uno strumento incentivante che, pur non imponendo in maniera categorica il ricorso al BIM, intende stimolare un’adozione progressiva e diffusa delle tecnologie digitali.

L’adozione facoltativa viene subordinata, tuttavia, all’applicazione delle misure previste nell’Allegato I.9 del Codice Appalti, il quale è stato anch’esso oggetto di revisione da parte del D.Lgs. 209/2024 per garantire coerenza e uniformità operativa.

L’iniziativa premiale risponde a un duplice scopo:

  • da un lato, favorisce l’innovazione e l’aggiornamento tecnologico degli operatori economici;
  • dall’altro, permette alle amministrazioni di raccogliere dati ed esperienze utili a perfezionare ulteriormente il sistema, contribuendo così a una progressiva evoluzione.

Tale dinamica è particolarmente rilevante in un contesto in cui la digitalizzazione dei processi costruttivi rappresenta un elemento strategico per la competitività e l’efficienza del settore pubblico.

V – Verso una semplificazione normativa: l’abrogazione del Comma 5

Il percorso di riforma del Codice Appalti, nell’ambito dell’intervento del D.Lgs. 209/2024, si caratterizza anche per una tendenza alla semplificazione normativa.

A titolo esemplificativo, la soppressione del comma 5 dell’articolo 43 rappresenta un chiaro segnale in tal senso.

Originariamente, tale comma prevedeva che, a seguito dell’adozione di un regolamento sostitutivo da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’Allegato I.9 sarebbe stato abrogato.

La successiva decisione legislativa di eliminare questo passaggio normativo evidenzia l’intenzione di evitare ridondanze e sovrapposizioni che potessero ostacolare l’effettiva operatività del sistema BIM.

L’abrogazione del comma in questione si inserisce in una logica più ampia di razionalizzazione del corpus normativo, mirata a rendere il Codice Appalti non solo più chiaro e accessibile, ma anche maggiormente coerente con le esigenze di un settore in rapida evoluzione tecnologica.

Tale scelta, pur non comportando cambiamenti radicali rispetto agli aspetti sostanziali del sistema, contribuisce a ridurre eventuali ambiguità interpretative e a facilitare l’applicazione uniforme delle disposizioni da parte di tutti gli operatori coinvolti

VI – Interoperabilità e standard tecnici: il fondamento della digitalizzazione

Il principio di interoperabilità rappresenta uno degli assi portanti del nuovo assetto normativo. L’articolo 43, nella sua formulazione integrale, sottolinea l’importanza che devono assumere gli strumenti di gestione informativa digitale anche dal punto di vista della compatibilità tecnica: l’utilizzo di formati aperti e non proprietari è infatti un presupposto imprescindibile per evitare fenomeni di lock-in tecnologico e per assicurare una libera concorrenza tra i fornitori di soluzioni digitali.

Questa scelta normativa è fortemente allineata alle migliori prassi europee e internazionali, in quanto consente di favorire lo scambio e l’integrazione dei dati tra le diverse piattaforme informatiche delle pubbliche amministrazioni e degli operatori economici.

L’interoperabilità, in questo senso, non solo facilita la trasmissione delle informazioni, ma contribuisce anche a garantire una maggiore trasparenza e a ridurre i tempi e i costi relativi alle operazioni di aggiornamento e rendicontazione.

Dal punto di vista tecnico, l’imposizione di formati aperti rappresenta un elemento chiave per la costruzione di un ecosistema digitale integrato, nel quale ogni attore possa operare in maniera indipendente, senza dover fronteggiare barriere tecnologiche che possano limitare l’innovazione. Tale approccio, lungi dall’essere meramente astratto, trova applicazione concreta nella definizione dei requisiti tecnici che devono essere rispettati da tutte le piattaforme e dai software utilizzati nelle fasi di progettazione, esecuzione e gestione delle opere pubbliche.

VII – Conclusioni e prospettive future

L’evoluzione dell’articolo 43 del Codice Appalti, così come delineata dal D.Lgs. 209/2024, rappresenta un tassello fondamentale nella trasformazione digitale del settore delle costruzioni pubbliche.

Le modifiche apportate – in particolare l’innalzamento delle soglie di applicazione, l’incentivazione dell’adozione volontaria e il rafforzamento dei principi di interoperabilità – testimoniano l’intento del legislatore di coniugare innovazione tecnologica e semplificazione normativa.

Dal punto di vista pratico, l’impostazione operativa delineata offre notevoli vantaggi in termini di trasparenza, efficienza e integrazione dei sistemi gestionali.

La definizione dei criteri tecnici e delle misure attuative attraverso l’Allegato I.9 garantisce, infatti, che l’adozione del BIM non si traduca in un semplice adempimento formale, bensì in una reale opportunità di miglioramento dei processi progettuali e gestionali, con ricadute positive anche in termini di competitività e sostenibilità degli investimenti pubblici.

È altresì significativo l’approccio premiale, che consente alle amministrazioni di incentivare l’adozione volontaria degli strumenti digitali, favorendo così una transizione graduale, ma incisiva verso modelli operativi sempre più innovativi.

Tale dinamica, se ben accompagnata da adeguate attività formative e da un’effettiva integrazione dei sistemi informativi, potrà costituire il motore di una profonda trasformazione del comparto delle costruzioni, in cui la digitalizzazione non sarà più un’opzione, ma un elemento imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e trasparenza.

Infine, la scelta di semplificare il corpus normativo, eliminando disposizioni ridondanti quali il comma 5, sottolinea la volontà di rendere il sistema giuridico non solo più funzionale, ma anche maggiormente aderente alle esigenze operative e alle dinamiche evolutive del mercato delle costruzioni.

Tale orientamento verso la semplificazione normativa risulta particolarmente strategico in un contesto in cui l’innovazione tecnologica richiede risposte rapide e flessibili, in grado di garantire un adeguato equilibrio tra regolamentazione e sviluppo.

In prospettiva, il nuovo assetto normativo delineato dal D.Lgs. 209/2024 potrà costituire un modello esemplare per future riforme, non solo nel settore degli appalti pubblici, ma anche in altri ambiti in cui la digitalizzazione e l’interoperabilità rappresentano pilastri fondamentali. L’evoluzione in atto invita pertanto gli operatori economici, le amministrazioni e i professionisti del diritto a riconsiderare le proprie strategie operative, ponendo al centro la formazione continua e l’adozione di tecnologie all’avanguardia, in un’ottica di sviluppo sostenibile e innovativo.

Pertanto, si configura un quadro normativo che, pur mantenendo una forte impronta di innovazione, non trascura la necessità di garantire certezza e uniformità applicativa.

La sfida futura consisterà nel saper tradurre, in ambito pratico, questi principi normativi in strumenti operativi efficaci, capaci di rispondere alle esigenze del mercato e di promuovere una vera rivoluzione digitale nel settore delle costruzioni.

In sintesi, l’analisi giuridica qui esposta evidenzia come il “nuovo” Codice Appalti, in seguito all’emanazione del D.Lgs. 209/2024, ponga le basi per una trasformazione strutturale, integrando in maniera coerente strumenti tecnologici e principi di governance moderni.

L’adozione del BIM, rafforzata da incentivi e misure operative mirate, potrà così contribuire in maniera significativa a elevare il livello di trasparenza, efficienza e interoperabilità dell’intero sistema degli appalti pubblici, segnando un importante passo in avanti verso un modello amministrativo veramente innovativo e funzionale.

La strada tracciata appare ambiziosa e in linea con le esigenze di un mercato in rapido mutamento: solo attraverso un’efficace sinergia tra innovazione tecnologica, formazione specialistica e chiarezza normativa sarà possibile raggiungere gli obiettivi prefissati, assicurando una gestione dinamica e responsiva degli investimenti pubblici nel settore delle costruzioni.

Avv. Chiara Micera
Studio Legale Micera
(Riproduzione riservata)

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Avvocato titolare e fondatore dello Studio Legale Micera, da oltre trent’anni esercita la professione forense. Nel corso dell’attività di avvocato, oltre alla competenza nelle varie branche del diritto civile tradizionale, ha acquisito particolare esperienza nelle materie cosiddette più innovative quali: diritto di internet e dei social media, diritto delle nuove tecnologie, diritto della proprietà intellettuale, diritto dell’energia e delle fonti rinnovabili, legal BIM.


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