Andrea Versolato: gli aspetti giuridici del BIM

Dalla tutela della proprietà intellettuale all’interoperabilità tra gli applicativi informatici, dalla responsabilità delle nuove figure professionali BIM alla revisione dei documenti di gara in caso di appalto BIM, l’avvocato Andrea Versolato si occupa dal 2013 di approfondire il mondo del BIM e le normative che lo regolano.

Come è arrivato professionalmente al mondo del BIM?
Da più di dieci anni esercito l’attività d’avvocato in proprio, a supporto di società ed enti pubblici con riferimento alle problematiche riguardanti la realizzazione di opere pubbliche. Nel corso della mia attività mi è capitato di partecipare ad un progetto di sperimentazione della metodologia BIM per un casello autostradale. Questa prima esperienza, per la quale il mio apporto è stato limitato a un mero approfondimento della normativa internazionale, mi ha permesso tuttavia, ancor prima dell’entrata in vigore della direttiva 2014/24/CE e del suo successivo recepimento con il D.Lgs. 50 del 2016, di cogliere le potenzialità del BIM in termini di qualità delle informazioni, maggiore trasparenza e di prevenzione dei rischi, ma anche le criticità derivanti dalla applicazione della nuova metodologia, caratterizzata da un elevato e nuovo livello di scambio e collaborazione.

Da quanto tempo si occupa di BIM?
Mi occupo di BIM dal 2013. Grazie all’incontro professionale con società attive nei settori della digitalizzazione e del BIM ho avuto l’opportunità di cimentarmi sia nell’attività d’insegnamento – dal 2015 sono tra i docenti del Master di II Livello per BIM Manager organizzato dal Politecnico di Milano, Scuola Master Fratelli Pesenti e dal 2017 del Master di II livello per BIM Manager organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, dove mi occupo dei temi giuridici di detta materia – sia di svolgere attività di consulenza legale in ambito BIM per diversi progetti.

Con quali tipologie di clienti lavora principalmente, e cosa le chiedono in materia di BIM?
I miei clienti sono principalmente operatori economici privati, ma di recente ho collaborato anche alla redazione della documentazione del sistema di qualificazione per fornitori BIM di una primaria stazione appaltante e dei documenti di gara BIM Oriented per committenze pubbliche e organismi di diritto pubblico. L’organizzazione di questi soggetti è e sarà, con la prossima obbligatorietà del BIM, sempre più interessati dall’introduzione di detta metodologia, con evidenti impatti che attengono non solo agli aspetti tecnici ma anche ai profili giuridici e contrattuali. Nel corso degli anni ho avuto l’opportunità d’analizzare le principali criticità relative alla metodologia BIM, con particolare riferimento alla tutela della proprietà intellettuale e all’interoperabilità tra gli applicativi informatici; mi sono dedicato inoltre alla privacy, dopo l’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, e alla sicurezza dei dati, in caso d’adozione di un “Common Data Environment” o “Ambiente di condivisione dei dati”, secondo la definizione del DM 560/2017. Sono propri questi, oltre ai profili di responsabilità delle nuove figure BIM, alla revisione dei documenti di gara in caso di appalto BIM e agli aspetti giuridici dei “Capitolati” e di “Piani di Gestione Informativa”, gli argomenti di cui mi sono occupato nel corso della mia attività professionale. Considerata, infine, la centralità degli strumenti informatici nella metodologia BIM, in più occasioni mi è stato richiesto di contestare il mancato rispetto del principio dell’equivalenza in procedure d’evidenza pubblica.

Secondo la sua esperienza come si stanno preparando le stazioni appaltanti all’introduzione del BIM per decreto?
Negli anni ’60 Stewart Brand, autore e creatore del “Whole Earth Catalog”, teorizzava che: “puoi cercare di cambiare la testa alla gente, ma perderai solo il tuo tempo. Quello che puoi fare è cambiare gli strumenti che usa. Fallo e cambierai la civiltà”. Imbattendomi del tutto casualmente nel succitato scritto, non ho potuto non riscontrare quanto attuale risultasse ancor oggi. Il legislatore italiano, infatti, pur evidentemente con finalità più modeste, con il Decreto attuativo dell’art. 23 del Codice dei contratti pubblici, ha ampliato il citato concetto estendendo – in aggiunta agli strumenti elettronici specifici – anche ai metodi i termini della progressiva introduzione dell’obbligatorietà. Ed è proprio questa, a mio avviso, la vera sfida per la Pubblica Amministrazione, in quanto la maturità digitale di quest’ultima non potrà non incidere profondamente sull’efficacia del provvedimento. Solo infatti in organizzazioni con un buon livello informatico i benefici evocati dall’adozione del BIM potranno concretizzarsi. Ciò posto, ho potuto riscontrare come alcune stazioni appaltanti in questa prima fase di introduzione facoltativa degli strumenti e metodi elettronici – evidentemente necessaria per permettere ai dipendenti di effettuare la formazione specifica – abbiano iniziato a dotarsi di una struttura di supporto al RUP tecnico/legale specialistico, di cui all’art. 31 c. 11 del D.Lgs 50 del 2016, anche per l’applicazione negli appalti pubblici della metodologia BIM.

Quali sono le problematiche maggiori che si riscontrano a livello legislativo nell’applicazione della metodologia BIM?
Il D.M. 560 del 2017 rappresenta una regolamentazione di principi e tematiche generali, senza nessuna pretesa di dettaglio di tipo tecnico. La ratio di tale impostazione potrebbe essere individuata nella volontà del legislatore di non ingessare il corpo normativo entro limiti di carattere tecnico troppo stringenti, anche in considerazione della difficile definizione dei medesimi, a fronte dell’evoluzione tecnologica che connota il settore. Sul punto va rammentato come in sede di consultazione pubblica fosse emersa la necessità di un inserimento nel DM 560 di appositi riferimenti a norme quali le Norme UNI 11337, in modo da fornire specifiche indicazioni per la fase applicativa. Pur essendo stata disattesa tale richiesta, ritengo che i principi contenuti nel Decreto in questione non si possono sottrarre a un confronto con le norme UNI 11337 e debbano essere considerati validi strumenti operativi per l’applicazione della normativa in oggetto.

Quali sono secondo lei le prospettive future del BIM in Italia?
Pur in presenza di un contesto ad oggi forse non ancora pronto a un cambiamento così rilevante, ho riscontrato un forte interesse sia da parte della Pubblica Amministrazione che da parte delle società d’ingegneria verso la metodologia BIM. A conferma di ciò in sempre più bandi pubblici – riguardanti appalti di servizi d’ingegneria ma anche di costruzione – le stazioni appaltanti italiane hanno iniziato, ancor prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50 del 2016, a richiedere espressamente il BIM. Va detto tuttavia che l’assenza di un quadro di riferimento organico per la gestione degli “appalti BIM” in alcuni casi ha comportato una lacunosità dei bandi di gara sotto il profilo qualitativo, e conseguentemente delle richieste ivi contenute. L’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici a mio avviso dovrebbe in ogni caso essere colta come un’opportunità non solo per l’amministrazione pubblica ma anche per gli operatori economici privati, che potranno consapevolmente operare in una realtà europea e mondiale a trazione digitale.

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Giornalista professionista della redazione di BIMportale, dopo i primi anni a rincorrere notizie di cronaca e attualità ha deciso di fermarsi per seguire più da vicino il mondo dell’architettura e del design. Collabora con diverse testate di questo settore alla ricerca di progetti e nuove iniziative da raccontare e descrivere con una particolare attenzione alle idee più innovative approfondendo anche tematiche legante al rispetto dell’ambiente e alle fonti rinnovabili.


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