Stazioni appaltanti e BIM: l’evoluzione di processi e discipline

Con l’ormai prossima conclusione del processo di implementazione del BIM nelle gare d’appalto pubbliche giunge a compimento un percorso che nel tempo ha visto trasformarsi anche il panorama normativo in materia. Con importanti riflessi non solo sugli obblighi ma anche lo stesso ruolo e approccio delle stazioni appaltanti. Un punto della situazione a pochi mesi dalla fatidica scadenza del 1° gennaio 2025.

Dalla prima gara BIM indetta in Italia – la realizzazione di un istituto scolastico a Liscate, in provincia di Milano – nell’ormai lontano 2019 il panorama e la disciplina del Building Information Modeling negli appalti pubblici sono andati incontro a molteplici evoluzioni, in parte dettate dalla roadmap stabilita con il primo Decreto BIM, in parte dalle successive evoluzioni e modifiche che quest’ultimo ha registrato in concorso con alcune importanti novità disciplinari, ultima delle quali il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Quest’ultimo, in particolare, con il suo articolo 43 di fatto ha derogato un obbligo normativo che già nel 2024 avrebbe visto operare i soggetti pubblici in pieno regime di obbligatorietà del BIM per tutti gli interventi – salvo quelli di manutenzione straordinaria e ordinaria – al di sopra della soglia di un milione di euro, concedendo maggiore respiro alle stazioni appaltanti le quali tuttavia, dal 1° gennaio 2025, saranno tenute a rispettare tale vincolo.

Proprio le stazioni appaltanti sono state oggetto nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici di alcune importanti modifiche rispetto al precedente Codice, che si inseriscono nella più generale cornice della definitiva affermazione dell’approccio Open BIM; l’esplicito richiamo a piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari in esso contenuto è in particolare rilevante perché finalizzato a non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché a consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alle procedure di gara. Un’evoluzione, quest’ultima, efficacemente stimolata dalla crescita degli strumenti utilizzati in ambiente Open BIM, dal formato IFC a strumenti di comunicazione quali il BCF – BIM Collaboration Format, l’ IDS – (Information Delivery Specification e, in fase ormai avanzata di gestazione, l’OpenCDA.

Molte di queste novità prendono corpo nell’allegato i9 del nuovo Codice, che va ad ampliare, richiamare e modificare i decreti attuativi del precedente Codice degli Appalti e si focalizza su diversi aspetti importanti per le stazioni appaltanti fra cui le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria in ottica BIM, i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell’informazione, le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione dell’informazione supportata dalla modellazione informativa, le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni, le specifiche tecniche nazionali e internazionali applicabili, e infine il contenuto minimo del capitolato informativo per l’uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.

All’interno di questo cambio di basso spiccano alcuni temi di particolare rilevanza per le stazioni appaltanti, primo tra i quali quello della formazione. Il già citato allegato i9 in particolare stabilisce che la stazione appaltante, prima di adottare processi per la gestione informativa digitale e a prescindere dalla fase di progettazione a dall’importo dei lavori, deve definire e attuare un piano di formazione specifica del personale secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione, definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili.

Nello stesso allegato si definiscono poi gli attori di questi processi, prevedendo che le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti BIM nominino un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi (CDE Manager e BIM Manager), oltre a indicare per ogni intervento un BIM Coordinator incaricato di seguire i flussi informativi all’interno della struttura di supporto della stazione appaltante.

Il Nuovo Codice definisce infine gli spazi digitali, stabilendo che le stazioni appaltanti devono adottare un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell’affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici nel rispetto della disciplina del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. Si specifica inoltre che i dati e le informazioni per i quali non sussistono specifiche esigenze di riservatezza o di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi. Proprio in questa previsione troviamo una sostanziale differenza rispetto alla precedente disciplina. Nel definire l’ambiente di condivisione dati la norma di riferimento Uni 11337 consigliava infatti che la proprietà dell’ambiente di condivisione dati fosse presumibilmente posta in capo alla stazione appaltante, mentre ora è auspicabile che le stazioni appaltanti si dotino di un proprio ambiente di condivisione dati, quindi che non siano le imprese gli operatori economici a mettere a disposizione un ambiente di condivisione dati in quanto sussiste l’esigenza di conservazione di un dato la cui salvaguardia, in caso di utilizzo di soluzioni terze coperte da licenza, potrebbe non essere garantita a tempo indefinito.

Il medesimo allegato i9 definisce infine con precisione gerarchica le regole del gioco di questo complesso ambito, il cui quadro normativo risulta sensibilmente mutato rispetto a quello in cui era maturato il precedente Codice degli Appalti, epoca in cui il testo di riferimento erano ancora le PAS britanniche su cui si sarebbero progressivamente modellate le norme UNI nazionali e quelle europee. La gerarchia normativa definita dall’allegato vede in sequenza norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO, norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO, norme tecniche nazionali (come ad esempio proprio la UNI 11337) valevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.

In carico alle stazioni appaltanti ricade infine l’obbligo di predisporre un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione dei requisiti informativi e con il documento di indirizzo alla progettazione, che contenga almeno i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto; gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente al modello informativo relativo allo stato attuale; la descrizione delle specifiche relative all’ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d’autore e della proprietà intellettuale; infine, le disposizioni relative al mantenimento dei criteri di interoperabilità degli strumenti informativi nel tempo.

Un’ulteriore innovazione rilevante è che per progetto esecutivo e appalto integrato le stazioni appaltanti devono predisporre un capitolato informativo coerente con il livello di progettazione posto a base di gara, e i documenti contrattuali disciplinano gli obblighi dell’appaltatore in materia di gestione informativa digitale delle costruzioni. SI parla quindi chiaramente di un aspetto contrattualistico che in un certo senso va al di là di quelle che sono le dinamiche della progettazione. Un ulteriore aspetto innovativo è che si arriva a disciplinare quali devono essere le attività di gestione del dato durante le fasi di direzione lavori e durante le fasi di costruzione dell’opera; qui l’aspetto rilevante è che la direzione e il controllo tecnico contabile in capo al Direttore dei lavori può essere eseguita ricorrendo all’utilizzo dei modelli BIM, ma per il collaudo finale o la verifica di conformità del modello viene demandata al collaudatore l’attività di provvedere all’approvazione finale del modello generato da un processo di costruzione, quindi al termine dell’attività di direzione dei lavori.

Da questa sintesi è facilmente intuibile come, in questo nuovo panorama disciplinare, le stazioni appaltanti si trovino a dover affrontare un importante salto di qualità in termini di strumenti, metodi e approccio. Fra le svariate iniziative in questo ambito si segnala in particolare l’istituzione da parte di Ibimi di una commissione incaricata della redazione di linee guida finalizzate a supportare i numerosissimi enti pubblici che, con l’ormai prossima scadenza del 1° gennaio 2025, si troveranno a dovere affrontare le nove procedure di appalto BIM. Sempre allo stesso scopo BuildingSmart Italia ha redatto un questionario di autovalutazione, strutturato in funzione dei diversi ambiti delle nove previsioni – normativa, formazione, tecnologia e processo – destinato a supportare l’introduzione delle citate linee guida, la cui pubblicazione è prevista entro l’anno in corso.

Giornalista professionista della redazione di BIMportale, specializzato nel settore delle costruzioni, si occupa dai primi anni ’90 di tecnologie applicate alla progettazione e al cantiere. Ha all’attivo numerose pubblicazioni e collaborazioni con le principali testate di settore relative a tecniche costruttive, progettazione 3D, organizzazione e gestione dei processi di cantiere.


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