Negli ultimi 12 mesi, dalla emanazione del d.Lgs. 50/2016 del 19 aprile 2016, il tema della applicazione di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, il così detto BIM Building Information Modeling, nelle opere pubbliche, ha registrato diversi momenti caratterizzanti. Al fine di ricomporre lo stato di avanzamento di una transizione verso il digitale delle prassi e dei saperi di un intero settore industriale, che pare affatto banale e scontata, si propone di seguito una lettura utile a riassumerne gli aspetti principali. La transizione al digitale del comparto delle costruzioni di cui il BIM è parte, presenta, criticità ampie, a scala di intero settore, e specifiche, sulla operatività della singola organizzazione di Committenza, di Progettazione, di Costruzione o di Gestione che sia.
Il Building Information Modeling si è così sovraccaricato di significati ed è divenuto il simulacro rispetto al quale anche legittimamente riconoscersi nell’appartenenza a questa o quella corrente di pensiero, area geografica, visione industriale, scena accademica, orizzonte professionale, modello di business, dando origine a tante posizioni sul tema quante sono le combinazioni di queste ed altre variabili. Sulle posizioni più estreme, sembrerebbe invece che a confrontarsi siano invece opposti radicalismi che si confrontano in uno scenario in cui il BIM diviene, da una parte, l’attributo da esibire ad ogni evenienza, dall’altro l’incubo da cui rifuggire per conservare lo status quo. Una situazione confusa e conflittuale che richiederebbe un momento di riflessione e di definizione di una Visione comune.
In questo scenario, che motiva quindi ampiamente la definizione di Disruptive Technology del BIM, sono attivi una serie di tavoli di lavoro legislativi e normativi che hanno invece la responsabilità di fornire agli operatori degli strumenti utili ad una progressiva crescita di consapevolezza e di maturazione del know-how che può condurre gli operatori del settore, da una parte, ad un generale crescita di produttività e dall’altra alla possibilità di competere sugli scenari internazionali come già alcuni Precursori stanno facendo in contesti europei ed extraeuropei.
Il comma 13 dell’art. 23 del d.Lgs 50/2016
Il nuovo codice degli appalti ha introdotto il tema della digitalizzazione dei processi inerenti il settore delle costruzioni, sancendo il recepimento della Direttiva Appalti 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sugli appalti pubblici. art.22 c.4, in cui veniva stabilito che per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l’uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi.
Il comma 13 dell’art. 23 del d.Lgs 50/2016 specifica, infatti, che le Stazioni Appaltanti e le Amministrazioni Concedenti possono richiedere, al fine di razionalizzare le attività di progettazione e le connesse verifiche, il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, utilizzando piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. Con la trasposizione legislativa, si è così confermata la strategicità di una innovazione di processo sinteticamente riconducibile al BIM – Building Information Modeling, richiesta dall’Europa con lo scopo principale di ottimizzare la spesa comunitaria in lavori pubblici.
La Commissione Ministeriale
Il comma 13 dell’art. 23 del d.lgs. 50/2016 prevede che una apposita Commissione ministeriale debba definire modalità e tempi della progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici nelle procedure di gara pubbliche. Tale Commissione è stata istituita nel luglio 2016 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed affidata al coordinamento del provveditore interregionale per la Lombardia e l’Emilia Romagna ing. Pietro Baratono. Il Decreto Ministeriale definendo quindi i parametri utili alla definizione del come e del quando avverrà la graduale introduzione dell’obbligatorietà, costituirà il documento utile alle SS.AA., e di conseguenza all’intera catena di fornitura per valutare la definizione di strategie orientate alla digitalizzazione dei processi informativi finalizzati al miglior risultato ottenibile attraverso l’adozione di nuove tecnologie e l’aggiornamento di competenze.
Gli early adopter
Dal Dicembre 2014 si registra la pubblicazione di bandi pubblici e privati nel mercato nazionale in cui Stazioni Appaltanti, richiedono il così detto BIM. Si sono segnalate per un significativo interesse al tema, amministrazioni centrali dello Stato tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, l’Agenzia del Demanio (che ha sottoscritto uno specifico protocollo di intesa con Politecnico di Milano, Sapienza Università di Roma e Federico II di Napoli) e l’ANAS e amministrazioni locali quali ad esempio la Provincia Autonoma di Bolzano, il Comune di Milano, il Comune di Liscate.
La normativa UNI 11337:2017
Dal febbraio 2017, sono disponibili sul sito dell’UNI le parti 1,4,5,6 della norma UNI 11337:2017 “Gestione Digitale dei Processi Informativi delle Costruzioni” alla cui elaborazione hanno contribuito soggetti pubblici e privati del settore delle costruzioni.
Nello specifico la parte 1 – Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi, introduce i temi basilari della gestione informativa dei processi del settore delle costruzioni: definisce i concetti di dato, informazione, contenuto informativo, introduce il tema della virtualizzazione integrandolo a quello della rappresentazione, illustra le tipologie di veicolo informativo, distingue diversi livelli di maturità digitale e organizza la struttura del processo informativo delle costruzioni.
La parte 4 – Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti, introduce gli oggetti definisce i LOD (Livelli di definizione degli oggetti digitali) relazionandoli alle fasi, agli obiettivi e agli usi del modello. I LOD, definiti su scala alfabetica, prevedono dalla norma, un livello aggiuntivo, rispetto ad altre metriche di matrice anglosassone, ponendolo in corrispondenza degli aggiornamenti manutentivi eseguiti sull’oggetto durante la il suo ciclo di vita. La norma UNI 11337:2017 introducendo e definendo scale di LOD specifiche per il restauro, disciplina in cui agli operatori italiani è riconosciuta ampia competenza a livello mondiale, costituisce la premessa per lo sviluppo e l’affermazione di uno specifico know how anche sugli scenari internazionali.
La parte 5 – Flussi informativi nei processi digitalizzati, affronta il tema della gestione dei modelli definendo regole e responsabilità attraverso tre documenti contrattuali principali, il Capitolato Informativo, l’Offerta di Gestione Informativa, il Piano di Gestione Informativa. Vengono pure normati i livelli di coordinamento regolando anche per l’Italia concetti di matrice anglosassone come clash detection e code checking. Vengono illustrate le caratteristiche di un Common Data Environment e vengono delineati alcuni aspetti riguardanti le funzioni/figure di riferimento di BIM Modeling/er, BIM Coordination/or, BIM Managing/er.
La parte 6 – Linea guida per la redazione del capitolato informativo esemplifica un Capitolato Informativo da considerarsi però solo quale documento tipologico utile al Committente che voglia riassumere in esso, obiettivi e requisiti della gestione informativa dello specifico progetto coerenti con strategie, processi, competenze e tecnologie implementate nella propria organizzazione.
Le Linee Guida ANAC
Il tema BIM per la sua intrinseca trasversalità richiederebbe anche un riallineamento generale con alcune delle Linee Guida ANAC di attuazione del d.Lgs. 50/2016 tra cui:
- Linee Guida di cui all’art. 38 del Codice, circa il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti essendo esplicitamente richiamata dall’art. 23 c.13;
- Linee Guida n. 1, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- Linee Guida n. 3 , «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
- la Linee Guida n. 5, “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”,
- la proposta di Linea Guida “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”.