BIM e contrattualistica

Dopo avere ricevuto un forte impulso prima con il Decreto 560/2017 che ha sancito introduzione in via obbligatoria con inserimento nel Codice dei Contratti Pubblici dell’utilizzo di strumenti e metodologie digitali, poi con le recenti novità introdotte dal Decreto BIM dello scorso agosto, Il Building Information Modeling rappresenta oggi una realtà che esercita un impatto sempre maggiore sui processi e le pratiche della progettazione.

Con il suo avvento e un tasso di diffusione in continua crescita, tuttavia, un nuovo tema è salito all’attenzione sia dei suoi utilizzatori che del legislatore, vale a dire la necessità di un suo più preciso inquadramento contrattuale, dettata anche dalla molteplicità di figure professionali coinvolte in questa metodologia e dall’eterogeneità dei contributi che ognuna di esse apporta allo sviluppo del progetto.

A spiccare è innanzitutto il tema del diritto di proprietà intellettuale, espressione che sottende la tutela nella creazione di oggetti, modelli e progetti condivisi i quali possono essere facilmente oggetto di appropriazione da parte di soggetti diversi dai loro creatori, così come quello delle ricadute che possono potenzialmente coinvolgere molteplici soggetti in caso di varianti nel corso dello sviluppo del progetto, soggetti ognuno dei quali può essere sottoposto a differenti regimi e obblighi contrattuali, per arrivare a tutte le problematiche legali derivanti dalla necessità di gestire informazioni, anche sensibili, in un ambiente condiviso.

Le situazioni sopra esemplificate rappresentano altrettanti ambiti in cui la contrattualistica tradizionale, che per sua natura è connotata da una ben precisa e dettagliata distinzione di ruoli e delle relative responsabilità, mostra in tutta evidenza tutti i suoi limiti nel regolamentare le nuove complessità che l’adozione della metodologia BIM implica.

A dare una prima risposta a tali problematiche sono state proposte di nuovi modelli contrattuali, di cui il più noto è il FAC-1 – Framework di Accordo Collaborativo, frutto della collaborazione tra il King’s College di Londra e l’Università degli Studi di Milano avviata alla fine del 2016, incentrato su un modello di contratto multilaterale finalizzato a promuovere i benefici della collaborazione, dell’efficienza e del perseguimento coordinato di obiettivi condivisi. Il FAC-1, in particolare, disciplina nel dettaglio molteplici aspetti relativi a profili di responsabilità, pagamenti, garanzie, gestione dei rischi e modalità di risoluzione consensuale delle controversie, introducendo parallelamente figure garanti e di controllo come l’Amministratore della Collaborazione, che ha il compito di monitorare e supportare il raggiungimento delle finalità contrattuali, così come soggetti con compiti di consulenza.

Tra le valenze positive del modello rientra anche il pieno rispetto della normativa sui contratti pubblici, ambito articolato in cui la sua struttura offre importanti vantaggi in termini di adattabilità a diversi scenari. Questo primo passo in direzione di una regolamentazione contrattuale specifica per il BIM è stato accompagnato dalla parallela espansione di tale metodologia, che ha inevitabilmente determinato l’emersione di nuove criticità e nodi legislativi, innescando un vivace dibattito sugli aspetti che dovranno essere oggetto di una disciplina più dettagliata, in grado di risolvere le possibili impasse normative. Un primo tema sollevato dagli esperti attualmente più impegnati sulla questione è la necessità di disciplinare non solamente i contenuti principali dei contratti ma anche la vasta serie di attività accessorie ad essi correlate, con esplicito riferimento ad aspetti come la consegna, la verifica e la validazione del progetto e le attività di collaudo.

Allo stesso modo, le diverse modalità di approccio alla progettazione cambiano il ruolo di ognuna delle figure coinvolte nel processo, che non è più limitato alla sola gestione di quanto è di stretta competenza ma è inevitabilmente legato al lavoro di tutte le altre parti, comportando un livello di interazione più elevato e, non ultimo, possibili profili di responsabilità nel rilevare eventuali problematiche o incongruenze. Quest’ultimo aspetto, in particolare, è cruciale, perché solleva il tema della potenziale responsabilità condivisa.

Proprio la stretta interazione fra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, infatti, potrebbe portare a configurare in caso di problemi una responsabilità diffusa, che comporta inevitabilmente la necessità non solo di una definizione precisa delle competenze ma anche delle modalità di interazione fra i partecipanti al progetto. E, di conseguenza, di una regolamentazione che affianchi quella dei singoli rapporti contrattuali.

 

 

Giornalista professionista della redazione di BIMportale, specializzato nel settore delle costruzioni, si occupa dai primi anni ’90 di tecnologie applicate alla progettazione e al cantiere. Ha all’attivo numerose pubblicazioni e collaborazioni con le principali testate di settore relative a tecniche costruttive, progettazione 3D, organizzazione e gestione dei processi di cantiere.


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