L’obbligatorietà della digitalizzazione (BIM) nel settore delle opere pubbliche nell’incombenza del termine per la conversione del D.L. 32/2019

A far data dal primo gennaio 2019 è scattato in capo alle stazioni appaltanti l’obbligo della richiesta dell’uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all’art. 23, comma 1, lett. h) del Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), per l’affidamento dei lavori complessi relativi ad opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro.

Tale obbligatorietà, secondo le previsioni dell’art. 6 del D.M. 560/2017, rubricato “Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”, andrà man mano ad estendersi agli affidamenti di valore progressivamente inferiore da qui sino al 2025, quando i metodi e gli strumenti elettronici di cui al richiamato art. 23 del D.lgs. 50/2016 diverranno obbligatori anche per le opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.

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L’avvocato Cristian Barutta ha maturato pluriennale esperienza sa nel campo giudiziale in diritto amministrativo e civile, sia nel campo della consulenza legale per società private e organismi di diritto pubblico. Ha curato numerosi contenziosi davanti ai tribunali amministrativi competenti assistendo società concessionarie di rilievo nazionale ed imprese sia in materia di appalti, sia di espropri e di problematiche inerenti all’applicazione della Legge n.241/1990, prestando la propria assistenza relativamente ad opere quale la “Variante all’abitato di Zogno (BG)” e la “Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM)”. È tra i relatori del Master di II Livello “BIM Manager frontale/online” organizzato dal Politecnico di Milano – Scuola Mastre Fratelli Pesenti, e del Master di II Livello “BIM Manager” organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.


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