Secondo il TAR Lombardia in assenza di specifici requisiti informativi definiti dal Committente ciò che qualifica un modello BIM è l’Informazione non la Tridimensionalità.
Nella disputa tra quale delle lettere dell’acronimo BIM sia da considerarsi preminente un punto a vantaggio della I di Information l’ha assegnato il TAR della Lombardia nella sentenza 1210/2017 del 29 maggio u.s.
Il Fatto
Il caso riguarda il ricorso presentato dalla ATI risultata al secondo posto della procedura di gara indetta dal comune di Milano per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di un appalto integrato complesso avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché dell’esecuzione dei lavori di demolizione, bonifica e ricostruzione dell’edificio scolastico elementare ubicato in Milano, via Brocchi n. 5 e via Cechov, all’interno della Zona di Decentramento n. 8.
Il ricorso oltre che su altri motivi, è fondato anche sulla illegittimità della attribuzione del punteggio massimo previsto in 8 punti e attribuito all’aggiudicatario per “progetto definitivo redatto con utilizzo del BIM e predisposizione del modello BIM per la gestione dell’intero ciclo di vita (manutenzione)” e per l’impegno “a redigere il progetto esecutivo, i costruttivi di cantiere e l’AsBuilt con le medesime modalità BIM e per le medesime discipline indicate in sede di offerta”.
La ricorrente basa la contestazione su l’esame del modello BIM dell’aggiudicatario che presenta parti di progetto, principalmente impiantistico, rappresentati bidimensionalmente depotenziando quindi, a parere della ricorrente, le capacità del modello stesso ad assolvere a verifiche di “clash detection” e le possibilità di riproduzione automatica degli elaborati grafici pure richieste dal bando di gara. Per la ricorrente inoltre mancherebbe qualsiasi predisposizione alla gestione delle informazioni nella fase di esercizio dell’immobile.
Il verificatore incaricato, la Prof.ssa Anna Osello, inquadrato a livello di letteratura scientifica internazionale la definizione di BIM, ha ritenuto opportunamente di adempiere all’incarico affidatole partendo da quanto riportato nel bando di gara: “Il comune non dispone di proprie “linee guida” (bim guides) né di proprie “specifiche informative” (employer’s information requirements) e non prescrive come obbligatorio nel presente bando il bim project execution plan). Non sono pertanto definiti in maniera puntuale i lod, gli aspetti specifici di sostenibilità, facility management, etc.”,
concludendo che
“In presenza di questi elementi di incertezza e poiché nella metodologia BIM l’attenzione deve essere posta sul concetto di informazione piuttosto che sul metodo di rappresentazione dei singoli oggetti, questo risulta particolarmente importante nel momento in cui devono essere definiti i contenuti affinché il modello soddisfi una fase di progettazione come ad esempio quella definitiva”.
Il verificatore ha quindi accertato che la rappresentazione risulta congruente con il livello di progettazione definitiva, anche perché le informazioni relative alle quantità che sono estraibili sotto forma di abachi, ha constatato la possibilità di utilizzo del modello per la clash detection e che lo stesso è integralmente conforme al modello BIM per la gestione dell’intero ciclo di vita dell’edificio.
La sentenza 1210/2017 del 29 maggio u.s. alla cui lettura si rimanda per gli aspetti di dettaglio, costituisce una precedente che non si potrà ignorare sia per la interpretazione e sia per le attività di analisi svolte da dal verificatore incaricato ma fa emergere, alla vigilia dell’atteso Decreto di Obbligatorietà, un elemento strategico dell’uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione dell’edilizia, nelle procedure di gare pubbliche: la formazione e la competenza del Committente di sapere strutturare delle specifiche richieste informative nel capitolato a base di gara in grado anche di ridurre al minimo l’interpretazione e la necessità di ricorrere al Tribunale per dirimire eventuali ambiguità.