Dal giugno del 2014 le Agenzie Fiscali, i Ministeri e gli Enti di Previdenza non possono più accettare ed emettere fatture che non siano trasmesse esclusivamente in forma elettronica. Dal 31 marzo 2015 tale obbligo è stato esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le scuole, le Università, i Comuni, le Regioni, le Camere di Commercio, le Aziende Sanitarie, ecc.
La Fattura Elettronica verso la Pubblica Amministrazione (FEPA) è una fattura creata, trasmessa e ricevuta in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), con caratteristiche e modalità specifiche definite dal legislatore. La normativa prevede inoltre la Conservazione Sostitutiva di questi documenti e la corresponsione dell’imposta di bollo. Ad eccezione di chi opera nel “regime dei minimi”, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno va effettuata tramite modalità telematica (F24) e in un’unica soluzione, a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale.