Con la digitalizzazione del settore delle opere pubbliche è sempre più sentita l’esigenzada parte della Pubblica Amministrazione di determinare, per quanto attiene al modello informativo, quante e quali informazioni comunicare al destinatario nell’ambito degli appalti da gestire con l’approccio BIM.
L’art. 4, comma 1, del D.M. 560 del 2017 prevede che: “Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi a modelli multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all’articolo 7 e devono essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice dei contratti pubblici, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti. Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche.”
Dalla lettura del predetto articolo si ricava che per il legislatore è di fondamentale importanza per l’intero processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento da realizzarsi, l’utilizzo dei “formati aperti non proprietari” che consentono ai soggetti coinvolti nell’appalto “BIM” di collaborare, e quindi condividere informazioni, indipendentemente dal tipo di software rispettivamente utilizzati.